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Non può esser attribuita alcuna colpa al pedone che attraversa in prossimità delle strisce pedonali. La distanza dalle stesse va valutata in base al complessivo quadro dell’accaduto

Il conducente di un veicolo che si avvicina agli attraversamenti pedonali sarà dunque tenuto a prestare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata per consentire l’esercizio del diritto di precedenza.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 47204/2019 valutando la vicenda di un pedone accusato dell’omicidio colposo di un ciclista. La donna aveva infatti attraversato fuori dalle strisce pedonali e, per questo, si riteneva a lei addebitabile la rovinosa caduta della vittima in bicicletta.
La Cassazione rammenta come, secondo giurisprudenza di legittimità, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.