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Difetto di conformità e Codice del Consumo: ci sono importanti novità per i contratti di vendita

Il dlgs n. 170/2021 ha modificato il Codice del Consumo con regole nuove in materia di vendita dei beni e ai rimedi esperibili in caso di difetti di conformità.

Il decreto va a modificare alcuni aspetti dei contratti di vendita online e off line conclusi tra consumatore e venditore come la conformità dei beni al contratto, i rimedi esperibili in caso di difetto di conformità, le modalità in cui detti rimedi possono essere esperiti e le garanzie convenzionali.
A cambiare formulazione sono gli articoli del Codice del Consumo dal 129 al 135 septies, che come prevede l’art. 2 del decreto sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Vediamo quali sono le principali novità previste dal decreto.

Il bene oggetto della vendita per essere considerato conforme e rispettare pertanto il dettato di legge deve:
– corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità stabilite nel contratto;
– essere funzionale, compatibile e possedere le altre caratteristiche previste dall’accordo;
– essere idoneo a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, comunicato al venditore fino alla conclusione del contratto di vendita da questi accettato;
– essere dotato di tutti gli accessori e le istruzioni di funzionamento anche relative alla installazione;
– essere fornito degli aggiornamenti previsti;
– essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
– possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello messo a disposizione del consumatore;
– essere munito degli accessori (es: imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi);
– possedere quantità, qualità e caratteristiche (durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in un bene dello stesso tipo.

Si stabilisce anche che, salvo prova contraria, il difetto di conformità che si manifesta entro un anno dalla consegna, deve considerarsi presente già al momento della consegna a meno che questa ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto.