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Con l’Ordinanza n. 27968/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di compravendita: la clausola “visto e piaciuto” non esonera il venditore dalla garanzia qualora i vizi della cosa venduta siano stati occultati in mala fede.

La clausola “visto e piaciuto” nella prassi delle compravendite

Nella prassi delle compravendite, soprattutto quando si tratta di beni usati o veicoli, la clausola “visto e piaciuto” è una presenza quasi costante. Molti venditori la considerano una sorta di liberatoria universale, convinti che basti questa dicitura per sollevarsi da ogni responsabilità futura circa lo stato del prodotto.

Allo stesso modo, molti acquirenti temono che, una volta firmato il contratto, ogni diritto alla garanzia svanisca definitivamente.

La Cassazione chiarisce i limiti della clausola “visto e piaciuto”

Tuttavia, il diritto non è mai una zona franca per la slealtà contrattuale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27968 del 2025, ha ribadito un confine netto e invalicabile: la tutela del venditore finisce dove inizia la mala fede.

Cosa copre davvero la clausola “visto e piaciuto”

Questa clausola ha lo scopo di attestare che l’acquirente accetta l’oggetto nello stato in cui si trova, con i pregi e i difetti che sono visibili o che potrebbero essere scoperti usando la normale diligenza.

Non può però trasformarsi in un salvacondotto per chi tace dolosamente problemi strutturali o malfunzionamenti gravi.

Vizi occulti e comportamento fraudolento del venditore

I giudici di legittimità hanno chiarito che, se il venditore mette in atto comportamenti volti a nascondere o mascherare i difetti della cosa venduta, la clausola “visto e piaciuto” perde ogni efficacia.

Buona fede contrattuale e tutela dell’acquirente

L’ordinanza sottolinea che il principio di buona fede deve dominare ogni fase del rapporto contrattuale. Se un vizio non è solo nascosto, ma è stato attivamente occultato con l’inganno, il venditore resta pienamente obbligato a prestare la garanzia per vizi.

In questi casi, l’acquirente conserva il diritto di:

  • chiedere la risoluzione del contratto
  • ottenere la riduzione del prezzo
  • domandare il risarcimento del danno

anche in presenza di clausole limitative della responsabilità.

Clausola “visto e piaciuto”: trasparenza come unica tutela per il venditore

In definitiva, la trasparenza resta l’unico vero scudo legale per chi vende. Per chi acquista, invece, è fondamentale sapere che il diritto alla correttezza contrattuale non può essere cancellato da una semplice riga su un contratto, soprattutto quando emerge un comportamento scorretto volto a trarre in inganno la controparte.