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SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Come fare un testamento olografo

Ci sono due modi per far sì che le proprie sostanze vadano alle persone designate. Ci si può infatti rivolgere ad un notaio e lasciare che sia lui a redigere un documento ove sono riportate le ultime volontà (è il cosiddetto «testamento pubblico»), ovviamente sulla base delle proprie indicazioni; oppure è possibile fare un testamento da soli (è il cosiddetto «testamento olografo»).
Chi vuol fare testamento da solo deve munirsi di un foglio di carta e di una penna.
Il testamento olografo per esser ritenuto valido deve essere scritto a mano, datato e firmato dal suo autore. Deve chiaramente esprime le ultime volontà del testatore. La data è necessaria qualora vi siano ulteriori testamenti, scritti dalla stessa persona, per comprendere qual è l’ultimo e quindi quello definitivo. L’ultimo testamento infatti, invalida il precedente!
Due persone (ad esempio, due coniugi) non possono decidere di scrivere un unico testamento per entrambi: è necessario un testamento a testa.
Non ci sono formule predeterminate per scrivere testamento. Ci si può, ad esempio, limitare a indicare i nomi dei propri eredi (ad esempio: «Lascio tutti i miei beni a mia moglie e ai miei due figli») oppure specificare le singole quote (ad esempio: «Lascio ai miei figli il 70% del mio patrimonio e il restante 30% alla Caritas») o, infine, riportare anche la divisione dei singoli beni (ad esempio: «Lascio la mia casa in città a mio figlio Antonio e la casa al mare a mia moglie Giovanna»).
Il testamento può essere conservato a casa o in qualsiasi altro luogo. Può essere affidato a una o più persone, anche agli stessi beneficiari. In questo modo, si è certi che lo stesso verrà rinvenuto alla morte del suo autore e attuato.
Il testamento deve essere per forza scritto a mano e conservato su carta. Pertanto, non è possibile scriverlo al computer per poi stampare e firmare il foglio. Per le stesse ragioni non é valido il testamento fatto tramite un video conservato nel telefonino o in altro modo.
Quando un testamento non è redatto secondo le modalità prescritte dalla legge, il patrimonio del defunto si divide secondo le regole previste dalla legge per le successioni in assenza di testamento.
Il testamento pubblico redatto attraverso il notaio, benché implichi dei costi che il testamento olografo non ha, garantisce autenticità alle volontà in esse contenute. Infatti, il notaio, che è un pubblico ufficiale, attesta l’identità del testatore, sicché nessuno potrà mai affermare che il testamento o la firma è falsa (salvo fare un apposito giudizio – chiamato «querela di falso» – tutt’altro che facile).
Pur garantendo autenticità tuttavia, potrebbe essere impugnato laddove si voglia provare l’ incapacità di intendere e volere del suo autore (si pensi a una persona che, ormai anziana, soffre di una grave forma di demenza). Allo stesso modo, si può contestare un testamento pubblico anche quando non rispetti la legge, perché ad esempio prevede una distribuzione del patrimonio che non tiene conto delle quote minime riservate dalla legge ai familiari più stretti (le cosiddette «quote di legittima»).
È erede legittimario chi ha sempre diritto a una quota dell’eredità, la cosiddetta «legittima». Questo significa che il testatore è libero di lasciare a chi vuole solo una parte del proprio patrimonio: la cosiddetta «quota disponibile», quella cioè che avanza dopo aver soddisfatto la quota riservata al coniuge, ai figli e, in assenza dei figli, ai genitori.